Legge Gelli, l’avvocato Hazan commenta le novità sui decreti attuativi

L’avvocato Hazan, presidente della Fondazione Italia in Salute, commenta il recente decreto attuativo della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie. Tutto ciò che c’è da sapere in tema di assicurazioni, bonus-malus, formazione ECM e tanto altro.

Dopo 7 anni si torna a parlare di decreti attuativi della legge 24 del 2017 (la cosiddetta legge “Gelli-Bianco” sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie) in materia di copertura del rischio, con la recente pubblicazione a firma dei ministri della Salute Orazio Schillaci, delle Imprese Adolfo Urso e dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Parliamo dunque della questione assicurativa, ma il testo va a disciplinare in maniera compiuta anche tutte le forme di auto-ritenzione (le cosiddette analoghe misure) che le strutture adottano quando decidono di non assicurarsi, e quindi di ritenersi il rischio e gestirlo in proprio.

Abbiamo incontrato l’avvocato Maurizio Hazan, presidente della Fondazione Italia in Salute che ci ha illustrato conferme e novità: da chi è obbligato ad assicurarsi alla questione bonus-malus, passando per il legame tra avvenuta formazione ECM e copertura assicurativa.

“La novità sui decreti arriva in un momento particolare – spiega l’avvocato Maurizio Hazan, presidente della Fondazione Italia in Salute –, quando si stava discutendo in termini più generali della riforma eventuale della legge 24, ed erano stati molto dibattuti da larghe parti degli stakeholder avversati perché impegnativi dal punto di vista di tutto quel che si richiederà alle compagnie assicurative e alle strutture”.

Ora le strutture avranno 2 anni per adeguarsi alle richieste. Ma quali cambiamenti vanno attuati per conformarsi a quanto previsto dal testo? L’avvocato Hazan li spiega punto per punto.

Chi deve assicurarsi obbligatoriamente?

Tra le novità si specificano i soggetti tenuti ad assicurarsi obbligatoriamente. Non parliamo dunque delle strutture sanitarie, che “potranno scegliere l'auto-ritenzione previa delibera motivata dal fatto di poter effettivamente essere capaci di sostenere il rischio senza ricorrere allo strumento assicurativo”. Per quanto riguarda invece i professionisti, questi “devono essere tutti assicurati. Quando si parla di professionisti strutturati e di richieste risarcitorie che li riguardano direttamente, l'onere assicurativo sarà garantito loro dalla struttura, o in via di auto-ritenzione o attraverso la stipula di una polizza”.

Sono, inoltre, indicati i massimali e i minimi di legge, diversificati per tipo di rischio e di attività. “Scatta l'azione diretta che l'articolo 12 della legge 24 aveva subordinato appunto all'entrata in vigore dei decreti attuativi. Vuol dire che da ora in avanti il danneggiato potrà rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa”, quando non si è in auto-ritenzione. L’avvocato Hazan ritiene che “questa azione diretta possa essere applicata soltanto sui nuovi contratti”.

Abbiamo poi la regola della non opponibilità delle eccezioni: “La compagnia paga e non svolge delle eccezioni contrattuali”, fatta esclusione per “particolari clausole, previste dal decreto, che possono essere opposte direttamente al danneggiato”. Tra queste, “le franchigie e le SIR (self insured retention), cioè le clausole che ripartiscono il rischio tra compagnia e struttura. Il mancato pagamento del premio sarà un'altra eccezione non opponibile”.

Assicurazioni e obbligo ECM

A tal riguardo, la norma tocca anche il tema della “definitiva entrata in vigore dell'articolo 38 bis del decreto 152 del 2021, che condiziona l'efficacia delle polizze all'adempimento degli obblighi formativi nel triennio ultimo utile in misura del 70%”. L’avvocato Hazan fa riferimento al legame tra formazione continua in medicina e copertura assicurativa in vigore dal triennio ECM in corso (2023-2025): i professionisti che non raggiungeranno questa percentuale entro la fine del triennio non potranno accedere alla copertura assicurativa, trovandosi scoperti dalla protezione in caso di contenzioso a loro carico.

Bonus-malus

“Interessanti e molto complesse nella loro applicazione pratica – continua il presidente della Fondazione Italia in Salute – saranno le clausole che regolano il bonus-malus, cioè la variazione del premio in funzione della sinistrosità registrata nell'anno di riferimento”. Accanto al bonus-malus tradizionale, “che dovrà essere previsto naturalmente in assenza di tariffe di legge”, c'è anche “il premio o lo sconto che deve essere riconosciuto a una struttura laddove, in continuità assicurativa, sia stata capace di dimostrare di aver mitigato il rischio e averlo controllato”. Ciò significa che “le attività che la struttura compie in corso d'anno per andare a sanare eventuali zone d'ombra nella gestione del rischio devono essere ben valorizzate e trovare nel premio un'adeguata compensazione”.

L’auto-ritenzione delle strutture sanitarie

“Questo ci porta – spiega l’avvocato Hazan – a tutto il tema dell'auto-ritenzione. Quando la struttura decide di auto-ritenere il rischio dovrà, oltre che allestire il fondo riserva sinistri e il fondo rischi, che devono essere messi come garanzia di tasca capiente a favore del terzo danneggiato, dotarsi di una struttura che è ben descritta analiticamente dal decreto attuativo, con funzionalità, risorse, strumenti e processi molto blindati ed efficaci”.

Conclusioni

“Tutto questo – conclude l’avvocato Hazan – dimostra quanto il decreto segua esattamente, nelle intenzioni, i principi della legge 24, che si possono riassumere sotto l'assunto che è meglio prevenire che curare, meglio evitare il danno che indennizzarlo. Una sfida importante per tutti, per le compagnie e per le strutture sanitarie. Una necessità di cambiamento culturale e operativo, ma costoso. Ci saranno le risorse per dar carburante a questo processo idealmente virtuoso, sperando che non sia soltanto virtuale? Il tempo ci darà una risposta”.

Di: Arnaldo Iodice, giornalista

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