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Corte di Cassazione: il medico non deve adattarsi forzatamente alle linee guida

22/02/2019

Corte di Cassazione: il medico non deve adattarsi forzatamente alle linee guida

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30998 del 30 novembre 2018 ha identificato in maniera più sostanziale il concetto di linee guida, ridimensionandone il valore sia in termini positivi che negativi e rivalutando così l’analisi concreta del quadro clinico.

Nel caso di specie un paziente a seguito di un sinistro stradale aveva subito un intervento chirurgico per l’asportazione della milza e la riduzione di una frattura del bacino in un ospedale pubblico. Trasferito successivamente per la degenza in una clinica privata, dopo cinque giorni aveva avuto una trombosi venosa profonda. A seguito di tale evento fatto causa alla clinica e ai medici che lo avevano avuto in cura, chiedendo il risarcimento per i danni subiti a seguito della trombosi venosa che, a suo avviso, era stata determinata dalla condotta colposa dei medici.

Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari ritenendo che avessero interpretato erroneamente il quadro clinico del paziente.

I medici si sono appellati in seguito alla Corte d’Appello, che ha accolto il ricorso rigettando la richiesta del paziente, che pertanto ha impugnato la sentenza in Cassazione, la quale si è pronunciata sul caso con ordinanza accogliendo solo due delle nove motivazioni di ricorso.

Vi è in questa ordinanza un rilevante passaggio in relazione al terzo motivo di impugnazione, nel quale erano state rilevate, secondo il paziente, omissioni di fatti decisivi. Uno fra tutti, la circostanza che i medici si erano discostati dalle linee guida generalmente condivise dalla scienza medica per il trattamento dei politraumatizzati da sinistro stradale.

La Corte di Cassazione ha precisato che le linee guida non sono un parametro di riferimento cui il medico si debba forzatamente adattare.

Il medico diligente segue le linee guida, ma non è detto che decidere di non seguirle sia sinonimo di una condotta negligente o imprudente, se il caso specifico ha delle peculiarità tali da motivare la scelta.

Per converso il seguire le linee guida, se queste palesemente non sono idonee, può determinare una condotta colposa: “non costituendo le linee guida un parametro rigido ed insuperabile di valutazione della condotta del sanitario, la circostanza che il giudice abbia ritenuto non colposa la condotta del sanitario che non si sia ad esse attenuto non è, di per sé e da sola, sufficiente per ritenere erronea la sentenza, e di conseguenza per ritenere “decisivo” l’omesso esame del contenuto di quelle linee guida”.

Dunque, pur non ridimensionando di fatto la rilevanza delle linee guida la Suprema Corte riporta sul piano di un’analisi concreta dei fatti la loro reale applicabilità: pertanto il sanitario che voglia tutelarsi da eventuali azioni legali è tenuto a valutare i termini e le opportunità di adozione delle linee guida di volta in volta, poiché la mera applicazione di queste non lo rende automaticamente esente dalla responsabilità derivante da eventuali danni cagionati al paziente.

 


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