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Il caso dell’odontoiatra sospeso perché non completa l’aggiornamento ECM

30/04/2019

Il caso dell’odontoiatra sospeso perché non completa l’aggiornamento ECM

Pugno di ferro per i camici bianchi non in regola con l’obbligo ECM: la Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie-CCEPS ha confermato la sospensione di un odontoiatra denunciato da una paziente per lavori mal eseguiti, ricollegabili al mancato aggiornamento professionale.

Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi: «Controlli sempre più stringenti, ma ora rafforzare misure incentivanti con scatti di carriera per chi si forma. La strada per evitare di incorrere in meccanismi sanzionatori è quella della formazione in particolare attraverso le innovative modalità di Formazione a Distanza (FAD)».

 

Rafforzare le misure incentivanti ed i meccanismi premiali per i medici in regola con l’aggiornamento continuo ECM: queste per noi le misure e soluzioni da adottare per garantire ai medici di evitare sanzioni.

 

La Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie-CCEPS ha infatti confermato in secondo grado la sospensione – seppur ridotta da 6 a 3 mesi – stabilita dal CAO di Aosta a carico di un odontoiatra inadempiente con l’obbligo ECM, denunciato da una paziente per lavori mal eseguiti ricollegabili proprio al mancato aggiornamento professionale.
Ne ha dato notizia l’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) che, attraverso il Presidente Fausto Fiorile, ha commentato: «Il messaggio deve essere chiaro: chi non si forma costantemente non può definirsi un buon medico».

Sul caso, che preannuncia un nuovo pugno di ferro per i professionisti sanitari non diligenti, Massimo Tortorella Presidente del Gruppo Consulcesi afferma: «Le sanzioni sono ormai la regola: sia in Paesi dell’Unione europea come la Francia, dove l’odontoiatra in questione lavorava ed era già stato sanzionato, ma anche in nazioni extra UE come l’Albania, dotata di una legislazione molto stringente in materia anche attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate come la Blockchain che consente di avere un ‘registro’ sempre aggiornato ed immodificabile».

 

Nella sentenza della CCEPS si ricorda che “l’obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l’osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell’iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dall’art. 16 ss. d.lgs. n. 502/1992 smi e dal sistema di cui all’art. 2, comma 357,1. n. 244/2007 (educazione continua in medicina- ECM) (cfr. CCEPS n. 60/2014; id. n. 5/2013)”.

 

«In Italia – continua Massimo Tortorella – l’ultimo triennio formativo ECM si è concluso con solo il 54% dei medici in regola; sebbene i numeri siano in crescita, di fatto, quasi la metà dei camici bianchi risulta ancora inadempiente. Pochi anni fa ha fatto scalpore il caso delle migliaia di cancellazioni dall’Albo dei medici competenti proprio a causa del mancato rispetto dell’obbligo formativo. La strada per evitare di incorrere in meccanismi sanzionatori – conclude il Presidente di Consulcesi – è sicuramente quella della formazione, in particolare attraverso le innovative modalità di Formazione a Distanza (FAD), tra cui la nostra nuova collana Ebook. Bisogna, però, aiutare i camici bianchi ad investire nella loro professionalità attraverso incentivi e meccanismi premiali, anche a livello di carriera, per chi dimostra di essere in regola con l’obbligo ECM».