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Decreto Cura Italia: la guida di Consulcesi&Partners alle misure per gli operatori sanitari

24/03/2020

Decreto Cura Italia: la guida di Consulcesi&Partners alle misure per gli operatori sanitari

Nuove scadenze fiscali, i crediti, bonus, permessi e congedi destinati ad imprese e lavoratori dipendenti

Una manovra poderosa. Così il premier Giuseppe Conte ha definito il decreto, ribattezzato “Cura Italia”, che ha introdotto misure di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie, e di potenziamento del servizio sanitario nazionale per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Per cercare di fare chiarezza e per rispondere alle tantissime richieste arrivate nelle ultime ore, gli esperti del network legale Consulcesi & Partners hanno compilato una guida per spiegare nel dettaglio le misure più rilevanti contenute nel decreto legge e in particolare i provvedimenti individuati per rafforzare il servizio sanitario nazionale in modo da affrontare l’emergenza da Covid-19 e garantire allo stesso tempo i livelli essenziali di assistenza, e le nuove disposizioni per permettere ai lavoratori di svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza.

Incremento del personale sanitario.

In particolare, alle Asl e agli enti sanitari sarà data la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale sanitario che avrebbe già maturato i requisiti per la pensione. Inoltre, sarà concessa una deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per consentire l’esercizio temporaneo della professione sul territorio nazionale anche a tutti coloro che hanno ottenuto la qualifica in un Paese dell’Unione Europea o in un Paese terzo.

Sorveglianza sanitaria.

Questa norma estende anche ai lavoratori occupati nei settori delle imprese, che risultano impegnate nella produzione e distribuzione di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, la regola già prevista per gli operatori sanitari, a cui non si applica la misura della quarantena con sorveglianza attiva, anche nel caso in cui abbiamo avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid 19.

Produzione mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

Per ovviare alla carenza di mascherine chirurgiche, è consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine, anche in deroga alle disposizioni previste dall’ordinamento, fatta salva però l’autocertificazione, sotto la responsabilità dei soggetti suindicati, che il prodotto è conforme agli standard di sicurezza previsti dalla legge. Per i lavoratori è inoltre consentito l’utilizzo di mascherine reperibili in commercio quali strumenti di protezione, e per quella individuale, l’uso delle mascherine anche se prive del marchio CE.

Congedi, indennità e permessi.

Per quanto riguarda i congedi e le indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e lavoratori autonomi iscritti all’INPS , a decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Congedo riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è consentito astenersi dal lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Inoltre, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per le prestazioni realmente effettuate.
Il congedo, l’indennità e il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sono validi anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, e per i dipendenti del settore sanitario pubblico (secondo le indicazioni previste dalle rispettive amministrazioni) e privato accreditato. Per quest’ultimi è previsto inoltre che il voucher sia aumentato da 600 fino ad un massimo di 1000 euro.
È stato anche aumentato il numero di permessi retribuiti per la legge 104 fino ad un massimo di dodici giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta invece un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Sospensione adempimenti fiscali.

Una parte importante del “Cura Italia” è dedicata agli oneri fiscali. Innanzitutto, è sospeso ogni adempimento fiscale che abbia una scadenza tra il giorno 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, ed è sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In entrambi i casi i pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Sono sospesi anche i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Inoltre, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.