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Ferie non godute: ecco chi può chiedere la monetizzazione e chi no

28/07/2017

Ferie non godute: ecco chi può chiedere la monetizzazione e chi no

Le ferie non godute vanno pagate. Lo stabilisce l’art. 36 della Costituzione che prevede il principio di irrinunciabilità.

È fondamentale però distinguere tra medici che possono auto attribuirsele e medici che, invece, non hanno questo tipo di potere.

Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) dell’area della dirigenza medica e veterinaria, all’articolo 21 comma 13. La disposizione è che le ferie non godute siano pagate al lavoratore solo quando, al momento della cessazione del rapporto, queste risultino non fruite. La mancata fruizione può avvenire per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico. In tale caso le ferie vengono corrisposte al lavoratore nel trattamento di fine rapporto o TFR.

La Corte di Cassazione ha precisato ulteriormente questa fattispecie. Con la sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017, ha stabilito che i medici inquadrati come dirigenti di primo livello, e dunque in posizione sotto ordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria, hanno il diritto di chiedere la monetizzazione delle ferie non godute, perché non hanno il potere di programmarle e di attribuirsene il godimento. Nondimeno, le ferie sono un diritto costituzionale e una clausola contrattuale da rispettare.

Il medico dirigente di primo livello che vuole far valere il suo diritto in giudizio ha soltanto l’onere di provare che la prestazione di attività lavorativa sia avvenuta nei giorni destinati alle ferie. L’attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale basta da sola per provare il diritto, mentre è il datore di lavoro a dover fornire la prova del relativo pagamento.

Non può invece monetizzare le ferie il dirigente titolare che può attribuirsi le ferie in perfetta autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, a meno che non riesca a provare che il mancato godimento sia stato causato da necessità aziendali eccezionali e oggettive.