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La “rivoluzione Copernicana” della responsabilità professionale

10/11/2017

La “rivoluzione Copernicana” della responsabilità professionale

Firmata dal deputato Federico Gelli e dal senatore Amedeo Bianco, la legge n.24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) segna una rivoluzione copernicana nella sanità italiana.

L’intervento normativo riporta in equilibrio il rapporto tra chi esercita la professione sanitaria e i pazienti.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017, interviene dopo poco più di quattro anni dall’approvazione della legge n. 189/2012 (la c.d. legge Balduzzi), allo scopo di superarne le criticità emerse nella concreta applicazione giurisprudenziale.

La legge ha l’ambizione di contemperare i diversi e delicati interessi propri del comparto sanitario: il diritto alla salute, la tutela della dignità professionale e personale dell’esercente la professione sanitaria, il contrasto alla medicina difensiva ed all’incremento della spesa pubblica in materia sanitaria.

È importante ricordare, infatti, che i costi legati alla cosiddetta “medicina difensiva” (surplus di spesa sanitaria non legata a finalità terapeutiche ma alla riduzione del rischio di contenzioso) sono stati stimati dal Ministero della Salute in oltre 10 miliardi di Euro.

 

I PUNTI PRINCIPALI

 

  1. La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
    L’art. 6 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge oppure, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
  2. L’importanza delle linee guida
    A riguardo, l’art. 5 della l. 24/2017 ha stabilito che le linee guida siano elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute – emanato lo scorso 2 agosto – che stabilisce:
    a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
    b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto, in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
    c) le procedure di iscrizione nell’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
  3. La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria
    L’articolo 7 prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
    L’esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente, a rispondere del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, cioè per responsabilità extracontrattuale, che prevede un termine prescrizionale di cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà provare gli elementi costitutivi del fatto illecito dimostrando, tra gli altri, il danno, l’elemento soggettivo ed il nesso causale tra condotta ed evento.
  4. L’obbligo di assicurazione
    Sul versante assicurativo è stato disposto l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica, nonché l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie verso terzi. L’art. 7, comma 4, introduce il collegamento con gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni, così da ancorare l’ammontare dei risarcimenti a parametri prestabiliti ed uniformi su tutto il territorio nazionale.
    Confermato l’obbligo per i liberi professionisti, viene inoltre imposto agli operatori sanitari che operano a qualsiasi titolo presso le strutture sanitarie pubbliche o private l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
    Viene edulcorata l’estensione della garanzia assicurativa (c.d. clausola “Claims made”) con l’imposizione di un periodo di efficacia temporale retroattiva ed ultrattiva decennale in caso di cessazione dell’attività. La legge prevede anche due articoli che riguardano direttamente e indirettamente l’assicurazione a vantaggio del danneggiato: la possibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, così come opera oggi la responsabilità auto; l’obbligo del ricorso e della relativa partecipazione alla procedura di Consulenza Tecnica Preventiva rendendo alternativa la procedura di mediazione dimostratasi nei fatti poco efficace. In un panorama così mutato per i medici diventa, dunque, fondamentale avere un supporto per orientarsi e individuare le soluzioni migliori.
  5. Il ruolo della formazione
    Nell’applicazione della legge sulla Responsabilità Professionale medica assume un ruolo di primaria importanza anche essere in regola con l’obbligo formativo del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). È compito dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito presso l’Agenas con D.M. del 29 settembre 2017, monitorare la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Nell’attuazione della nuova normativa questo diventa, infatti, un requisito sempre più vincolante per gli operatori sanitari e anche un parametro di riferimento per le compagnie di assicurazione, orientate a tenerne conto al momento di stipulare le polizze e quantificare i premi.
  6. Ulteriori garanzie per i professionisti sanitari
    La legge 24/2017 prevede alcune norme atte a garantire l’esercente la professione sanitaria nelle dinamiche di accertamento della responsabilità. In particolare, l’art. 13, a tutela del diritto di difesa ed in particolare al contraddittorio, stabilisce l’obbligo delle strutture sanitarie e sociosanitarie e delle imprese di assicurazione di comunicare (mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio) all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni (aumentati a 60 in seguito all’approvazione di un emendamento) dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, così come l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Inoltre, l’articolo 15 sancisce, al fine di consentire che l’accertamento della responsabilità venga condotto da soggetti altamente qualificati, che, nei procedimenti civili e penali, l’autorità giudiziaria affidi l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

 

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